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14 Novembre 2020

Zona rossa, zona arancione, zona gialla: le misure per lo sport nelle tre aree di rischio

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 il Governo, nell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020, ha suddiviso le regioni in tre aree di rischio (gialla, arancione e rossa), con restrizioni crescenti.

Il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio ha pubblicato  le misure per lo sport nelle tre aree di rischio.

Per quanto riguarda le Regione a rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dell’attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020 tranne che per il divieto dell’utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi e nel rispetto degli orari di “coprifuoco” anche per l’attività sportiva. Pertanto: è consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei centri sportivi all’aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all’aperto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa)
 
Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui sopra ad accezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b).

Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi dall’art. 3, comma 4, lettera d) del DPCM del 3 novembre 2020. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali. Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP.

Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto

Competizioni di interesse nazionale link

ATTIVITA’ DI INTERESSE NAZIONALE ASC

  • è consentito svolgere competizioni, eventi e allenamenti riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP (vedi link), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive FSN/EPS/DSA ovvero da organismi sportivi internazionali, rigorosamente a porte chiuse e comunque senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli anticontagio emanati da FSN/EPS/DSA
  • sono consentiti gli allenamenti e le attività sportive all’aperto (nel rispetto dei protocolli) e quelle al chiuso degli atleti che siano iscritti a competizioni considerate di rilevanza nazionale link
  • è consentito circolare tra le 22:00 e le 05:00 nel caso in cui gli atleti si allenino o partecipino ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale
  • è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa)
  • è sospesa l’attività di palestre e piscine. Gli sport individuali (es. ginnastica o nuoto) e di squadra di contatto di interesse nazionale, svolti in palestra o in piscina (es. pallanuoto) potranno continuare con gli allenamenti e le competizioni a porte chiuse. Le palestre e le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità
  • sono sospese le competizioni e gli allenamenti di carattere regionale e provinciale

ALTRE ATTIVITÀ NON DI INTERESSE NAZIONALE SVOLTE DA TESSERATI AD ASD/SSD

  • è consentito lo spostamento dal comune di residenza nella zona gialla, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa)
  • è consentito svolgere attività motorie e sport di base presso centri sportivi e circoli esclusivamente all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Peraltro, sempre all’aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base degli sport di contatto individuati dal decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento (pattinaggio, calcio a 5, pilates, yoga, pesca sportiva, ecc..).
  • è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri
  • è sospeso lo svolgimento e ogni attività relativa agli sport di contatto al chiuso
  • è consentito l’allenamento a livello individuale, all’aperto e con distanziamento di almeno 2 metri, anche degli sport di contatto, al pari dell’attività sportiva individuale
  • non è consentito circolare tra le 22:00 e le 05:00
  • è sospesa l’attività di palestre e piscine. I corsi in piscina sono quindi sospesi.
  • è sospesa l’attività delle scuole calcio, tuttavia fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.
  • è consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione.

            Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria,                                   Emilia Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia

ATTIVITA’ DI INTERESSE NAZIONALE ASC

  • è possibile lo spostamento all’interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell’art. 2, comma 4 DPCM 3 novembre 2020. Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione che riporti l’interesse di rilevanza nazionale dell’allenamento o della competizione che si va a svolgere fuori comune
  • sono consentite le attività all’aperto (nel rispetto dei protocolli) e quelle al chiuso degli atleti che siano iscritti a competizioni considerate di rilevanza nazionale (vedi elenco ASC nel sito).
  • è consentito lo svolgimento degli allenamenti e delle gare, oltre che gli spostamenti sia nelle fasce orarie in cui operano le limitazioni su tutto il territorio nazionale (dalle 22 alle 05) e sia nei territori ricadenti nelle zone arancioni, fermo l’obbligo di produrre, ove richiesto, l’autocertificazione che lo spostamento è dovuto a comprovate esigenze lavorative e sportive. Le ‘esigenze lavorative’ possono essere attestate sia dai titolari di contratti di collaborazione per attività sportiva dilettantistica (ex art. 67, comma 1, lettera m, del D.P.R. n. 917/1986), che dagli accompagnatori volontari, la cui presenza è necessaria al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di interesse nazionale

ALTRE ATTIVITÀ NON DI INTERESSE NAZIONALE SVOLTE DA TESSERATI AD ASD/SSD

  • si applica quanto previsto per la zona gialla, ad eccezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza
  • sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all’aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
  • è consentito lo spostamento all’interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell’art. 2, comma 4 (sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (… ) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza)
  • tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.

       Piemonte, Lombardia, Calabria, Val d’Aosta, Toscana e                         Campania e provincia autonoma di Bolzano


ATTIVITA’ DI INTERESSE NAZIONALE ASC E ALTRE ATTIVITÀ NON DI INTERESSE NAZIONALE SVOLTE DA TESSERATI AD ASD/SSD

  • è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute
  • sono sospese tutte le attività anche svolte nei centri sportivi e nei circoli all’aperto
  • sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva e con esse anche gli allenamenti
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  • è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è richiesto l’uso della mascherina
  • in ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

Scarica l’autocertificazione: