L’organizzazione di attività sportive dilettantistiche caratterizza – in quanto attività di interesse generale – gli Enti del Terzo settore (art. 5 DLgs 117/2017).
È vero che le ASD non sono espressamente indicate tra le diverse tipologie di Enti del Terzo Settore – a differenza, per esempio, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato – ma se il Legislatore lo avesse fatto, il Registro CONI sarebbe dovuto transitare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e tutte le ASD/SSD avrebbero dovuto assumere la veste di Ente del Terzo Settore (ETS).
L’iscrizione nel RUNTS rappresenta invece una opzione da valutare e non un obbligo. Da ciò discende la possibilità di restare esclusivamente “associazione sportiva dilettantistica” o di valutare anche l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore: non c’è infatti alcuna norma che impedisca la contemporanea iscrizione nel Registro CONI e nel Registro del Terzo settore.
L’associazione sportiva che sia già iscritta anche nel Registro delle associazioni di promozione sociale/ organizzazioni di volontariato o nell’anagrafe delle ONLUS deve confrontarsi con la Riforma e provvedere alla modifica dello statuto qualora sussistano i requisiti per mantenere tale qualifica o comunque per assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (la figura delle ONLUS viene assorbita all’interno degli Enti del Terzo Settore: ne consegue la necessità di valutare quale tipologia di qualifica assumere tra i diversi ETS ovvero se qualificarsi come semplice associazione).
L’articolo 54 prevede infatti che fino al termine delle verifiche che saranno effettuate nei confronti delle organizzazioni già iscritte negli albi (è previsto che a seguito della migrazione del contenuto degli attuali registi nel Registro Unico, gli Uffici provvedano entro 180 giorni a richiedere gli eventuali documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti di legge), gli enti continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica mentre l’articolo 101 prevede che tali enti continuino ad applicare le disposizioni previste dalle Leggi speciali fino alla operatività del RUNTS a condizione che adeguino lo statuto entro il termine massimo previsto.
Il Ministero del Lavoro sta interloquendo con le altre Amministrazioni competenti (leggasi Agenzia delle Entrate in primis) per predisporre una circolare interpretativa sul tema.
Questo è falso se l’associazione assume la qualifica di “associazione di promozione sociale” (APS).
Si evidenzia che l’acquisizione della qualifica di APS è subordinata alla circostanza che l’associazione:
Solo in presenza dei sopra indicati presupposti – che diverse associazioni sportive potrebbero non soddisfare – l’associazione può qualificarsi come APS e quindi beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare al corso di nuoto o alla gara di tennis.
In questo caso è sempre prevista la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività di natura istituzionale promosse dall’associazione applicando non l’articolo 148, commi 3-6, del TUIR ma l’articolo 85 del CTS.
Si ritiene opportuno evidenziare che la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati è diversamente disciplinata nelle due norme rispetto alla natura dei beneficiari delle prestazioni.
L’articolo 86 del CTS prevede infatti che l’attività sia fiscalmente agevolata quando diretta nei confronti di:
e non anche nei confronti di:
Un’associazione sportiva dilettantistica che non presentasse invece i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale andrebbe a qualificarsi come Ente del Terzo settore generico al quale non sono riconosciute particolari agevolazioni sotto il profilo delle imposte dirette, se non la decommercializzazione dei corrispettivi per attività di interesse generale quando non superino i costi effettivi (ex art. 79 DLgs 117/2017): l’assunzione della qualifica di ETS in questo caso determinerebbe la decadenza di buona parte dei benefici fiscali garantiti invece in qualità di ASD.
Il Ministero del Lavoro dovrebbe intervenire con una circolare esplicativa dell’articolo 16 del CTS ma si evidenziano di seguito i motivi per i quali si ritiene che non esista alcuna disposizione che faccia presupporre l’impossibilità per un soggetto – iscritto nel Registro CONI e contemporaneamente nel RUNTS – di erogare compensi sportivi.
In particolare:
Vero sicuramente per le ASD (non è prevista analoga esclusione per le SSD che dovessero assumere la veste di imprese sociali) ma se l’associazione si qualifica come associazione di promozione sociale ed i ricavi di natura commerciale non superano i 130.000 euro, la stessa può optare per un regime forfettario che prevede la stessa liquidazione delle imposte dirette del regime ex lege 398, oltre a non dover assoggettare ad IVA i relativi introiti commerciali (quindi nessuna liquidazione IVA nonché sgravio da numerosi adempimenti connessi).
La risposta è NÌ.
L’articolo 4 della Legge delega di Riforma del Terzo settore prevede che le associazioni che “si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici” devono iscriversi nel Registro Unico del Terzo settore.
Ne consegue che le Pubbliche Amministrazioni potrebbero subordinare l’erogazione di contributi alla circostanza che l’organizzazione sia iscritta nel RUNTS.
Solo le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato possono inoltre stipulare le convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 56 del CTS.
Sì ma la pubblicazione del bilancio rappresenta uno strumento di trasparenza che si rende sempre più necessario per dimostrare la corretta gestione del sodalizio. Tale esigenza è avvertita anche dal mondo sportivo, tant’è che la Delibera del Consiglio Nazionale del CONI relativa al funzionamento del Registro CONI 2.0. introduce, per ora come facoltativa, la pubblicazione del bilancio delle ASD in tale Registro.
Si fa qui riferimento alle associazioni che: