L’ASD che volesse mantenere l’iscrizione al registro C.O.N.I. e diventare anche APS dovrà convocare una assemblea straordinaria per integrare la denominazione con il suffisso ASDPS o APSSD, al posto di quello ASD, finora utilizzato. Dovrà compilare il modello AA5/6 (se in possesso del solo codice fiscale), oppure il modello AA7/8 (se in possesso anche di partita IVA). Qualora volesse integrare le attività previste dal proprio statuto, rispetto a quelle dilettantistiche dovrà effettuare una nuova comunicazione EAS, per la quale avrà tempo fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il cambiamento oggetto di comunicazione.
Per l’espletamento degli adempimenti quali la presentazione dei modelli di comunicazione delle variazioni relative a codice fiscale e partita iva (AA5/7 AA7/8, necessari non solo per le modifiche delle denominazioni, ma anche per i cambi sede, legale rappresentante o attività svolta), non è necessario andare fisicamente all’Agenzia delle Entrate. Tali modelli, opportunamente compilati e sottoscritti, possono essere inviati a mezzo PEC ai corrispondenti indirizzi di posta elettronica certificata delle sedi territoriali ADE competenti per territorio. Al modello si allegano i documenti del legale rappresentante e lo statuto/verbale di assemblea in cui si è formalizzata la modifica. L’agenzia risponderà successivamente inoltrando, stesso mezzo, il nuovo certificato di codice fiscale/P.Iva, aggiornato con le modifiche richieste.
Il servizio può essere espletato direttamente o da un professionista abilitato ovvero da A.S.C.
La APSSD, in quanto già ASD, non dovrà sostenere l’imposta di bollo, ma dovrà versare l’imposta di registro pari a euro 200. Per fruire di tale agevolazione dovrà allegare, oltre ai documenti previsti, anche il certificato di iscrizione al registro CONI per l’anno in corso e la richiesta di esenzione: ai sensi dell’art.27-bis, Tabella B, DPR 642/72, si considerano esclusi dell’imposta di bollo tutti gli “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.
Per ottenere il riconoscimento di APS è necessario:
Se lo statuto dell’Associazione già prodotto ad ASC all’atto dell’affiliazione ha i requisiti per essere certificato ASC trasmette gli atti al competente Ministero delle Politiche Sociali che provvede a sua volta a perfezionare l’iscrizione nel registro con proprio decreto Direttoriale. Qualora dalla verifica si rendessero necessarie delle modifiche statutarie, l’Associazione dovrà convocare un’Assemblea Straordinaria, redigere un verbale riportante le modifiche deliberate e registrare detto verbale all’Agenza delle Entrate con le modalità sopra riportate. Dovrà quindi inviare lo statuto registrato ad ASC che trasmetterà al Ministero l’istanza di riconoscimento.