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APS-RUNTS

Che cos’è il registro unico nazionale del terzo settore?

Il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) serve a dare pubblicità dell’esistenza di un ente di terzo settore (Ets) e di alcuni dati fondamentali riguardanti la sua struttura e attività. Esso ha quindi una funzione di trasparenza – anche con riguardo all’applicazione della normativa fiscale – e di certezza del diritto anche con riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi.

L’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 possono accedere a tale opportunità dopo 6 mesi dalla costituzione).

Chi si può iscrivere?

Possono iscriversi al Runts tutti gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu’ attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi..

In particolare, i dati delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che fanno riferimento alla legge 266/91 e la 383/00 e già iscritte nei relativi registri, trasmigrano automaticamente nel Runts; sono iscritte anche le organizzazioni non governative già riconosciute idonee e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale.sono iscritte anche le organizzazioni non governative già riconosciute idonee e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Come funziona?

Il Runts è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito operativamente tramite un ufficio regionale (o provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano) e un ufficio statale. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Lo stesso Ministero vigila sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore, assicurando l’uniformità tra i registri regionali, e monitorando lo svolgimento delle attività degli uffici del Runts operanti a livello regionale.

Come si compone?

Il Runts si compone delle seguenti sezioni (che possono essere modificate dal Ministero, sentita la conferenza unificata):

  • organizzazioni di volontariato
  • associazioni di promozione sociale
  • enti filantropici
  • imprese sociali, incluse le cooperative sociali
  • reti associative
  • società di mutuo soccorso
  • altri enti del terzo settore

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

Come mi iscrivo?

L’iscrizione deve osservare la seguente procedura:

  • la domanda di iscrizione nel Runts è presentata – contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati e indicazione della sezione del registro in cui si chiede l’iscrizione – dal rappresentante legale dell’ente o della sua rete associativa presso l’ufficio competente, e cioè:
    • l’ufficio regionale o provinciale competente;
    • l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative;
  • all’atto della registrazione, l’ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
    • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
  • l’ufficio verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:
    • iscrivere l’ente;
    • rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
    • invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio.

Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;

Nel caso di diniego all’iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Cosa devo presentare?

Nel Runts devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:

  • la denominazione
  • la forma giuridica
  • la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie
  • la data di costituzione
  • l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva
  • il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo
  • le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente
  • le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni

Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno le scritture contabili e i bilanci.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’ufficio del registro diffida l’ente del terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l’ente, se non adempie, è cancellato dal registro.

La responsabilità

Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.

In caso di violazione, si applicano le stesse sanzioni previste per il registro delle imprese, e cioè:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro
  • se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo
  • se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo

 

La cancellazione di un ente

La cancellazione di un ente dal Runts può avvenire:

  • a seguito di istanza motivata da parte dell’ente del terzo settore
  • per accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria

Gli uffici del Runts provvedono a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare che gli Ets iscritti nel Runts presentino ancora i requisiti previsti per l’iscrizione.

Se essi accertano una causa di estinzione o scioglimento, ne danno comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui l’ufficio ha sede affinché disponga le procedure di liquidazione e cancellazione dell’ente dal registro.

Nel caso di avverso provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso il ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

L’ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul terzo settore, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Runts. In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo del Runts, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente del terzo settore in una sezione del registro, ma permangono quelli per l’iscrizione in altra sezione del registro stesso, l’ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione nel Runts.

Opportunità ai terzi

Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel Runts sono opponibili – quindi efficaci – per terzi soltanto dopo la pubblicazione nel registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli atti restano non opponibili ai terzi per 15 giorni dalla pubblicazione, qualora questi provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

I casi specifici

 

Le imprese sociali

Oltre che nel Runts, gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

Le fondazioni

Nel caso delle fondazioni del terzo settore, i poteri di controllo e vigilanza dell’autorità governativa, previsti dal codice civile, sono esercitati dall’ufficio del Runts.

La personalità giuridica

Gli enti che con l’iscrizione al Runts intendono acquisire la personalità giuridica devono seguire una particolare procedura:

  • l’atto costitutivo dell’associazione o fondazione di terzo settore, o il testamento con il quale si dispone la costituzione di quest’ultima, viene depositato dal notaio che l’ha ricevuto presso il competente ufficio del Runts, con contestuale richiesta di iscrizione dell’ente. Il notaio, prima di trasmettere la documentazione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, incluse le norme specifiche del terzo settore, e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica (15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni);
  • l’ufficio del Runts, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso. Il possesso della personalità giuridica risulterà dal Runts;
  • se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell’ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all’ufficio di disporre l’iscrizione nel Runts. Se quest’ultimo non dà alcuna comunicazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende negata.

Qual è la normativa di riferimento?

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 11, 26, 32, 35, 41, 45-54, 56-57, 72-73, 83-84, 89-90, 92, 95, 98-102, 104

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106/2020 del 15 ottobre 2020

Le abrogazioni

A decorrere dalla data di operatività del registro unico nazionale del terzo settore sono abrogati:

– l’articolo 6, della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”;

– gli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;

Decreto 14 novembre 2001, n. 471 “Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale”

Entrata in vigore

A partire dal 3 agosto 2017.

Il regime transitori

Fino all’operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. Gli Ets saranno ufficialmente riconosciuti dopo l’attivazione del Registro unico nazionale del terzo settore ma organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus, imprese sociali e bande musicali possono adeguare i propri statuti entro il 31 ottobre 2020 utilizzando le maggioranze semplificate.

Il requisito dell’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Le reti associative, nel caso in cui sia necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del codice del terzo settore, il proprio statuto, con particolare riferimento agli obblighi relativi alla trasparenza e alla base associativa.

Il 15 ottobre 2020 è stato approvato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che disciplina il suo funzionamento e anche le modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al Runts.

In ogni caso, la riforma prevede che, in questa operazione, gli uffici del Runts possono richiedere agli enti – entro 180 giorni dalla ricezione delle informazioni – eventuali informazioni o documenti mancanti. L’omessa trasmissione di questi ultimi entro 60 giorni comporta la mancata iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. Fino al termine delle verifiche del Runts, gli enti iscritti nei vecchi registri continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

La riforma del terzo settore

Parte I - Il terzo settore e premesse alla riforma

Parte II - Normativa fiscale attuale (pre-riforma) del 'non profit' e dello sport dilettantistico

Parte III - Introduzione alla riforma: quadro normativo e struttura del CTS. Definizione di ETS. Il RUNTS

Parte IV - Regime transitorio e adeguamenti statutari entro il 31/10/2020 per APS, ODV e ONLUS

Parte V - Aspetti fiscali, qualifica di 'non commercialità e nuovi regimi forfettari

Parte VI - Aspetti contabili e obblighi di rendicontazione

Parte VII - Aspetti civilistici. Il nuovo riconoscimento giuridico. Gli organi degli ETS. Aspetti giuslavoristici

Parte VIII - Valutazioni finali

Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore