Come funziona?
Il Runts è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito operativamente tramite un ufficio regionale (o provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano) e un ufficio statale. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Lo stesso Ministero vigila sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore, assicurando l’uniformità tra i registri regionali, e monitorando lo svolgimento delle attività degli uffici del Runts operanti a livello regionale.
Come si compone?
Il Runts si compone delle seguenti sezioni (che possono essere modificate dal Ministero, sentita la conferenza unificata):
- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
- enti filantropici
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- reti associative
- società di mutuo soccorso
- altri enti del terzo settore
Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.
Come mi iscrivo?
L’iscrizione deve osservare la seguente procedura:
- la domanda di iscrizione nel Runts è presentata – contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati e indicazione della sezione del registro in cui si chiede l’iscrizione – dal rappresentante legale dell’ente o della sua rete associativa presso l’ufficio competente, e cioè:
- l’ufficio regionale o provinciale competente;
- l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative;
- all’atto della registrazione, l’ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
- l’ufficio verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:
- iscrivere l’ente;
- rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
- invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio.
Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
Nel caso di diniego all’iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
Cosa devo presentare?
Nel Runts devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:
- la denominazione
- la forma giuridica
- la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie
- la data di costituzione
- l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva
- il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni
Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno le scritture contabili e i bilanci.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’ufficio del registro diffida l’ente del terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l’ente, se non adempie, è cancellato dal registro.
La responsabilità
Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.
In caso di violazione, si applicano le stesse sanzioni previste per il registro delle imprese, e cioè:
- una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro
- se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo
- se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo
La cancellazione di un ente
La cancellazione di un ente dal Runts può avvenire:
- a seguito di istanza motivata da parte dell’ente del terzo settore
- per accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria
Gli uffici del Runts provvedono a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare che gli Ets iscritti nel Runts presentino ancora i requisiti previsti per l’iscrizione.
Se essi accertano una causa di estinzione o scioglimento, ne danno comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui l’ufficio ha sede affinché disponga le procedure di liquidazione e cancellazione dell’ente dal registro.
Nel caso di avverso provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso il ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
L’ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul terzo settore, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Runts. In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo del Runts, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente del terzo settore in una sezione del registro, ma permangono quelli per l’iscrizione in altra sezione del registro stesso, l’ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione nel Runts.
Opportunità ai terzi
Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel Runts sono opponibili – quindi efficaci – per terzi soltanto dopo la pubblicazione nel registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Gli atti restano non opponibili ai terzi per 15 giorni dalla pubblicazione, qualora questi provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.