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11 Maggio 2019

Società e associazioni sportive dilettantistiche: La definizione agevolata delle liti pendenti

Societ   e associazioni sportive dilettantistiche  La definizione agevolata delle liti pendenti

La definizione agevolata delle controversie tributarie è stata introdotta dall’articolo 6 del decreto legge n. 119/2018. Prevede la possibilità per i contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di una somma correlata al valore della controversia e di ammontare diverso a seconda dello stato e del grado di giudizio in cui si trova la stessa. Le liti interessate sono quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del citato decreto). Oggetto della presente guida è la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche che al 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI. Per questi soggetti, l’articolo 7 – comma 2 – lettera b) del decreto legge n. 119/2018 ha individuato una diversa modulazione delle somme dovute rispetto a quella prevista dall’articolo 6.

Tuttavia, se le imposte in contestazione sono superiori, per ogni periodo d’imposta per il quale pende la controversia, a 30.000 euro per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata, la definizione è preclusa. In questo caso, comunque, le società o le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’articolo 6, seguendo le disposizione contenute nello stesso articolo. Per tale motivo, saranno illustrate anche le principali regole sulla definizione delle liti applicabili a tutti i contribuenti, rinviando, per una più approfondita conoscenza alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 1° aprile 2019.

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