Con la Nota n. 9981 del 22 giugno 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali colma un vuoto di prassi che da anni generava incertezza e disomogeneità di trattamento sul territorio nazionale: come si calcola, e a chi va destinato, il patrimonio “incrementale” di un Ente del Terzo Settore che esce dal RUNTS ma continua a operare come soggetto di diritto privato.
Il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) fonda l’intero sistema sul principio di assenza di scopo di lucro. A garanzia di questo principio, l’art. 9 prevede l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di estinzione o scioglimento, a favore di altri enti del Terzo Settore.
Esiste però una fattispecie più sottile, disciplinata dall’art. 50, comma 2, CTS: quando un ente viene cancellato dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore — su base volontaria o a seguito di provvedimento — ma prosegue la propria attività come ente di diritto civile ordinario, non si scioglie, eppure perde la qualifica. In questo caso scatta l’obbligo di devolvere non l’intero patrimonio, ma il solo patrimonio incrementale: la ricchezza maturata grazie alla qualifica di ETS e ai benefici a essa collegati, che la riforma vuole resti vincolata a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La Nota n. 9981/2026, firmata dal Capo Dipartimento per le Politiche sociali, del Terzo settore e migratorie, è una guida applicativa concreta, rivolta agli uffici del RUNTS e a tutti gli operatori coinvolti, con l’obiettivo dichiarato di uniformare l’applicazione della norma su tutto il territorio.
Il documento non nasce da un atto unilaterale dell’amministrazione, ma da un tavolo tecnico avviato nell’aprile 2025, composto da rappresentanti del Ministero, delle Regioni, del Terzo settore e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e validato dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore nella seduta del 22 gennaio 2026. Si inserisce, sul piano normativo, nell’alveo dell’art. 25 del D.M. 106/2020, come modificato dal D.M. 2/2026.
Il principio è concettualmente semplice: il patrimonio incrementale è la differenza tra patrimonio finale e patrimonio iniziale. Se il risultato è pari a zero o negativo, nulla è dovuto a titolo di devoluzione. La difficoltà, come prevedibile, sta nell’applicazione pratica. Le Linee Guida indicano perciò un approccio metodologico per fasi, a partire dalla definizione della data di riferimento del patrimonio iniziale, e affrontano i nodi più delicati: il trattamento degli immobili e la posizione degli enti che redigono il bilancio per cassa.
Un ruolo centrale è affidato al revisore legale, chiamato ad attestare entità e composizione del patrimonio, indicando anche l’eventuale quota non soggetta a devoluzione.
Le Linee Guida disciplinano anche una fattispecie di forte impatto: le ONLUS che non abbiano presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo 2026. La perdita della qualifica — che non integra un’ipotesi di scioglimento ai sensi dell’art. 101, comma 8, CTS — impone comunque di determinare il patrimonio incrementale maturato nel periodo di possesso della qualifica, con riferimento alle Linee Guida già emanate a suo tempo dall’Agenzia per le ONLUS, naturale antecedente della disciplina odierna.
La Nota chiarisce un punto operativo essenziale: la devoluzione effettuata senza il parere dell’ufficio del RUNTS, o in modo difforme da esso, può comportare sanzioni amministrative a carico dei rappresentanti legali e degli amministratori. Il passaggio dall’ufficio competente non è quindi una formalità, ma una condizione di legittimità dell’operazione.
Il tema non è confinato al Terzo settore “classico”. Una quota significativa di associazioni e società sportive — in particolare le APS sportive e le ASD/SSD che si sono iscritte al RUNTS — è oggi chiamata a una scelta strategica tra il radicamento nel Terzo settore e l’operatività nel solo perimetro della riforma dello sport (d.lgs. 36/2021), con il Registro delle Attività Sportive.
Per questi enti la Nota n. 9981/2026 è un riferimento da conoscere prima, e non dopo, qualunque decisione: chi valuta l’uscita dal RUNTS pur proseguendo l’attività sportiva come ente di diritto civile deve mettere in conto l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale, la necessità del parere dell’ufficio del RUNTS e il coinvolgimento del revisore legale. Una pianificazione consapevole — patrimoniale, contabile e statutaria — diventa la migliore tutela per i dirigenti e per la continuità dell’ente.
—
Riferimenti: Nota MLPS n. 9981 del 22 giugno 2026 (art. 50, co. 2, d.lgs. 117/2017); art. 25 D.M. 106/2020, come modificato dal D.M. 2/2026. Testo integrale pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sezione “Circolari e orientamenti ministeriali sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore”.