A tutte le associazioni soggette all’obbligo di invio del Modello EAS, ricordiamo che lo stesso deve essere presentato entro il 31 marzo 2014 nel caso in cui nel 2013 siano variati i dati precedentemente comunicati. Il “Modello per comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi” è un documento introdotto al fine di acquisire informazioni di tipo fiscale relativamente a quegli enti che godono del beneficio della decommercializzazione dei corrispettivi, in altre parole della non tassazione delle entrate costituite dai corrispettivi versati dai soci (artt. 148 T.U.I.R. e 4 d.p.r. n. 633/1972).
A regime va presentato entro 60 giorni dalla costituzione della a.s.d.: una volta inviato non è necessario ripresentarlo salvo che siano intervenute variazioni nei dati precedentemente comunicati. In questo caso il termine di presentazione è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Quando si verifica l’ipotesi di ri-presentazione del Modello EAS, è necessario compilare tutti i campi,
compresi quelli relativi ai dati che non hanno subito modifiche.
NON è necessario ripresentare il Modello EAS quando:
– sono cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa (e tali modifiche siano state già comunicate attraverso i quadri B (Soggetto d’imposta) e C (Rappresentante) dei modelli AA5/6 per i soggetti non titolari di partita Iva e AA7/10 per i soggetti titolari di partita Iva)
oppure quando
– si sia verificata una variazione dei soli dati relativi agli importi (punti 20 e 21 della dichiarazione)
oppure
del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33), oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31 della dichiarazione.
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