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19 Marzo 2014

31 marzo 2014: Scade il termine per la ri-presentazione del Modello EAS per chi ha modificato i dati precedentemente comunicati

agenzia-entrateA tutte le associazioni soggette all’obbligo di invio del Modello EAS, ricordiamo che lo stesso deve essere presentato entro il 31 marzo 2014 nel caso in cui nel 2013 siano variati i dati precedentemente comunicati. Il “Modello per comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi” è un documento introdotto al fine di acquisire informazioni di tipo fiscale relativamente a quegli enti che godono del beneficio della decommercializzazione dei corrispettivi, in altre parole della non tassazione delle entrate costituite dai corrispettivi versati dai soci (artt. 148 T.U.I.R. e 4 d.p.r. n. 633/1972).

A regime va presentato entro 60 giorni dalla costituzione della a.s.d.: una volta inviato non è necessario ripresentarlo salvo che siano intervenute variazioni nei dati precedentemente comunicati. In questo caso il termine di presentazione è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Quando si verifica l’ipotesi di ri-presentazione del Modello EAS, è necessario compilare tutti i campi,
compresi quelli relativi ai dati che non hanno subito modifiche.

NON è necessario ripresentare il Modello EAS quando:
– sono cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa (e tali modifiche siano state già comunicate attraverso i quadri B (Soggetto d’imposta) e C (Rappresentante) dei modelli AA5/6 per i soggetti non titolari di partita Iva e AA7/10 per i soggetti titolari di partita Iva)

oppure quando

– si sia verificata una variazione dei soli dati relativi agli importi (punti 20 e 21 della dichiarazione)

oppure

del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33), oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31 della dichiarazione.

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