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18 Novembre 2013

Annullato il bando per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli esistenti

Attività Istituzionali

La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 31 ottobre u.s., decidendo sulla base di un ricorso avanzato dalla Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134.

Tale articolo istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva” per cui era stato emesso il bando per la presentazione dei relativi progetti.

Secondo la Corte la previsione di finanziamenti a destinazione vincolata può divenire strumento indiretto di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché fonte di sovrapposizione fra politiche e indirizzi del governo centrale e locale.

La Consulta ha pertanto stabilito l’illegittimità del Fondo del governo per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli esistenti.

Preso atto della sentenza, il Dipartimento per lo Sport e l’Ufficio di gabinetto del Ministro per lo Sport stanno lavorando per valutare nuovi strumenti di agevolazione e supporto in materia di impiantistica sportiva e per le politiche attive per lo sport.