Le associazioni anche non riconosciute che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Sempre al 31 marzo 2021 è stato fissato il termine di approvazione delle modifiche statutarie per le organizzazioni iscritte agli albi/registri del Volontariato, della Promozione sociale e delle ONLUS, richieste per adeguarsi alle disposizioni della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, art. 101, c. 2).