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31 Maggio 2013

Attività Sportive Confederate, ha ottenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’iscrizione al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale

 ai sensi della Legge del 7 dicembre 2000, n° 383, con decreto n. 185.

logo ascAnche le Associazioni sportive affiliate possono accedere a tale riconoscimento.

A tal fine, Attività Sportive Confederate – per le Associazione Sportive Dilettantistiche (A.S.D,) iscritte all’apposito Registro istituito presso il C.O.N.I. – ha previsto una specifica procedura che dovrà essere espletata per attivare l’automatico riconoscimento delle A.S.D. interessate presso il Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Le più importanti agevolazioni previste per le iscritte sono le seguenti:

– possibilità di partecipare a bandi o gare previsti a livello locale per le APS

– possibilità di godere del lavoro “volontario”, al pari delle Associazioni di volontariato riconosciute;

– possibilità di ricevere donazioni in denaro deducibili per il donante;

– possibilità di godere dell’uso gratuito in comodato di sedi/beni immobili di proprietà degli Enti Locali;

– possibilità di stabilire la sede legale dell’attività in immobili aventi qualsiasi destinazione d’uso, purchè agibili e dotati dei necessari requisiti igienico-sanitari;

– altri importanti esenzioni di natura fiscale.

 

Di seguito vengono indicati analiticamente i documenti da produrre ai fini della richiesta di riconoscimento:

Domanda di iscrizione debitamente compilata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell’A.S.D. (da richiedere alla Segreteria ASC);
documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, debitamente controfirmato;
copia dell’ultimo Statuto dell’Associazione registrato
copia affiliazione ASC per l’anno corrente;
copia del bonifico di €50,00 effettuato a favore della Presidenza Nazionale ASC per diritti di segreteria

Tale documentazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo della Sede Operativa (Via Francesco Cocco Ortu 22  – 00139 Roma).

Al ricevimento, la Presidenza Nazionale si attiverà per la verifica di conformità dei requisiti richiesti e per l’inoltro della richiesta d’iscrizione presso la competente sede.

 

Ministero_del_lavoro_e_politiche_socialiAssunzione automatica della qualifica di associazione di promozione sociale:

  • il regolamento attuativo della legge n°383/2000 prevede che l’affiliazione ad un ente di promozione sociale già iscritto nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, determina l’automatica iscrizione dell’ente affiliato nel registro medesimo, con conseguente assunzione della qualificazione agevolata. Tecnicamente ciò avviene mediante una certificazione rilasciata dal Presidente Nazionale con la quale si attesta anche la conformità dello statuto dell’ente locale affiliato ai nuovi dettami di cui alla citata legge;

Presentazione e realizzazione dei progetti del Sevizio Civile volontario:

  • si possono presentare, anche in partnership con altri Enti non accreditati al SCN, progetti di Servizio Civile per i giovani dai 18 ai 28 anni che vogliono impegnarsi in un progetto utile per la loro formazione e di sostegno alla cultura della socialità.

Facilitazioni fiscali generiche:

  • le prestazioni effettuate nei confronti dei familiari conviventi degli associati si considerano effettuate, ai fini fiscali, a quelle effettuate nei confronti dei soci (e cioè sono irrilevanti fiscalmente, salvo che non si tratti di attività commerciali tout court);
  • le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale consentono deduzioni e detrazioni di imposta da parte dei soggetti che le hanno disposte;
  • gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale;
  • le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti;

Facilitazioni fiscali specifiche:

  • l’attività di organizzazioni viaggi e soggiorni turistici effettuata nei confronti dei soci, dei familiari conviventi di questi o di altri soci di altre associazioni aderenti alla ASC stessa, non rivestono carattere di attività commerciale ai fini IRES;
  • la somministrazione di alimenti e bevande presso bar o esercizi similari situati all’interno della struttura dell’ente, effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è attività commerciale ai fini IRES e IVA;

Facilitazioni amministrative:

  • le associazioni di promozione sociale sono autorizzate per legge a svolgere attività turistiche e ricettive a favore dei propri associati, con obbligo tuttavia di stipulare idonea polizza assicurativa;
  • le associazioni di promozione sociale presentano al comune una denunzia di inizio attività, e sono automaticamente autorizzate a svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (fermi restando gli obblighi relativi al rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene dei locali, ed alle prescritte norme amministrative, ivi compresi i necessari controlli della ASL competente);

Facilitazioni civilistiche:

  • le associazioni di promozione sociale possono ottenere, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, specifica autorizzazione temporanea da parte del sindaco per somministrare alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico;
  • Stato, Regioni, Province e Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà alle associazioni di promozione sociale, ovvero prevederne l’uso non oneroso per specifiche manifestazioni e iniziative temporanee;
  • i crediti delle associazioni di promozione sociale sono privilegiati;
  • coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione sono responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dall’associazione medesima, ma possono essere aggrediti dai creditori dell’ente soltanto dopo che questo sia stato convenuto in giudizio e sia stata accertata l’incapienza dei patrimonio associativo.

Accesso ai fondi pubblici:

  • le associazioni di promozione sociale hanno accesso ai finanziamenti dei Fondo sociale europeo, ai fine di ottenere finanziamenti comunitari per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali;
  • Stato, Regioni, Province e Comuni ed altri enti pubblici possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel registro nazionale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto, anche nei confronti dei terzi;
  • accesso al Fondo per l’associazionismo mediante la presentazione di progetti che possono poi venire da quest’ultimo finanziati in tutto o in parte a fondo perduto.

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