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14 Ottobre 2020

DPCM 13 ottobre 2020  LO SPORT DILETTANTISTICO CONTINUA

DPCM 13 ottobre 2020   LO SPORT DILETTANTISTICO CONTINUA

NO

agli sport di contatto amatoriali e non organizzati

SI

per gli affiliati ASC iscritti al Registro delle Associazioni/Società tenuto dal CONI

Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati nel provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito da parte delle società professionistiche – sia a livello agonistico che di base – e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute da CONI e CIP.

Gli affiliati ASC nell’ambito delle attività organizzate dall’Ente potranno quindi continuare a svolgere discipline sportive, anche di contatto, nel rispetto dei protocolli emanati da FSN/DSA/EPS idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.

ATTENZIONE: A.S.C. comunica la ferma condanna a qualsiasi comportamento atto ad agevolare l’elusione delle norme prescritte. Operando d’intesa con gli altri Enti di promozione sportiva, segnalerà alle autorità competenti la diffusione di messaggi distorti o volti a far ritenere che il mero possesso della tessera di un EPS, di una FSN o di una DSA consentano lo svolgimento di attività da contatto al di fuori di regole e protocolli di sicurezza.  Le disposizioni limitative dell’attività sportiva pone in serio rischio l’incolumità degli sportivi e dei loro familiari, pertanto si invitano tutti  i tesserati ASC a osservare scrupolosamente e con coscienza il dato letterale delle disposizioni appena approvate che di seguito si riepilogano e a non porre in essere condotte determinate da interpretazioni personali delle disposizioni normative che, di fatto, si concretizzano in un loro sostanziale aggiramento.

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il mondo dello sport.

Il DPCM reca misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Per quanto di specifico interesse, il provvedimento:

  • stabilisce i casi in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione personale, fatta eccezione per “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva” (articolo 1, comma 1, lettera a).
  • prevede che sia consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (articolo 1, comma 6, lettera d).
  • stabilisce che, per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettiva Federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sia consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianto sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza di sicurezza (almeno 1 m frontalmente / lateralmente), con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina (articolo 1, comma 6, lettera e).
  • prevede che le Regioni e le Province autonome possano stabilire, d’intesa con il Ministero della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti. Con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza (articolo 1, comma 6, lettera e).
  • stabilisce che le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano a competizioni, siano consentite a porte chiuse – nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni (articolo 1, comma 6, lettera e).
  • prevede che l’’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento (articolo 1, comma 6, lettera f).
  • prevede che lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport, sia consentito da parte delle società professionistiche – sia a livello agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute da CONI e CIP. Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale (dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento del Ministro dello Sport) (articolo 1, comma 6, lettera g).
  • stabilisce che, al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori per i quali l’ingresso in Italia è vietato e per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, debbano avere effettuato un test molecolare / antigienico per verificare lo stato di salute. Il test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona. In caso di esito negativo del tampone, i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo di riferimento (articolo 1, comma 6, lettera h).
  • prevede che le attività delle sale scommesse siano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accerto la compatibilità dello svolgimento dell’attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio (articolo 1, comma 6, lettera l).
  • stabilisce che gli enti proprietari degli edifici scolastici, in raccordo con le istituzioni scolastiche, possano autorizzare l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocollo di sicurezza e procedere alle necessarie attività di pulizia e igienizzazione. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati (articolo 1, comma 6, lettera r).
  • con riguardo all’attività delle strutture ricettive, prevede che i protocolli o le linee guida delle Regioni riguardino, tra l’altro, le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive (articolo 1, comma 6, lettera nn, n. 5).

Per quanto riguarda il monitoraggio delle disposizioni, si prevede che il prefetto territorialmente competente ne assicuri l’esecuzione e monitori l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti (avvalendosi eventualmente delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando dei carabinieri e delle Forze armate) (articolo 11).

È previsto, inoltre, che il Decreto, entri in vigore il 14 ottobre e resti valido fino al prossimo 13 novembre (articolo 12).