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13 Ottobre 2014

L’esenzione dal pagamento della Tasi scatta solo se sugli immobili sono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, scientifiche con modalità non commerciali

concorso-ministero-delleconomiaGli enti ecclesiastici e no profit dovranno pagare la Tasi sugli immobili se su questi vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità commerciali. E’ quanto prevede l’articolo 1, comma 3, del dl sulla finanza locale (16/2014) che ha esteso a questi enti lo stesso trattamento agevolato riservato per l’Imu in presenza dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992.

In altri termini gli immobili degli enti non profit sono esonerati dal pagamento della Tasi solo se sugli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, scientifiche, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. Ai fini della qualifica di “attività non commerciale” il Decreto ministeriale 200/2012 precisa che sono considerate non commerciali quelle attività svolte gratuitamente o dietro pagamento di un corrispettivo di importo simbolico e comunque non superiore alla metà rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l’attività con modalità commerciali. Inoltre è necessario che lo statuto dell’ente contenga: il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione; l’obbligo di reinvestire gli utili esclusivamente per lo sviluppo delle attività; l’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento ad altro ente non commerciale che svolga analoghe attività istituzionale.

Laddove però l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista l’esenzione è solo parziale; si applica la norma che disciplina l’esenzione Imu per i fabbricati degli enti non commerciali adibiti a uso promiscuo (articolo 91-bis del Dl 1/2012). L’esenzione, in questo caso, si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’attività non commerciale, a condizione che sia identificabile. In tal senso la parte dell’immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto, con attribuzione della relativa rendita. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l’agevolazione spetta in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile che deve risultare da apposita dichiarazione dell’ente interessato.

Nel decreto ministeriale 200/2012 sono indicati i parametri per stabilire come assoggettare a imposta la parte degli immobili adibita a attività commerciali. Per calcolare il rapporto proporzionale è necessario fare riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali o non commerciali e al tempo durante il quale l’immobile è destinato a un determinato uso. Rileva anche il numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività vengono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo di quelli che utilizzano la struttura. Se nell’immobile, poi, viene svolta un’attività diversa da quelle elencate dalla norma solo per un periodo dell’anno, per calcolare il tributo occorre accertare i giorni durante i quali l’immobile ha questa destinazione.

Proroga al 30 novembre 2014 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU TASI Enti non commerciali, per gli anni 2012 e 2013; Decreto del MEF del 23.09.2014

E’ stato firmato il 23 settembre 2014, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che differisce dal 30 settembre 2014 al 30 novembre 2014il termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC» –relativa agli anni 2012 e 2013 – previsto dal comma 2 dell’art. 5 del decreto 26 giugno 2014.

L’adempimento riguarda gli enti non commerciali in possesso di uno o più immobili destinati almeno parzialmente all’esercizio, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992.
La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica e secondo le modalità approvate con apposito Decreto ministeriale del 26 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 4 luglio).
Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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