Il Ministero del lavoro ha confermato che nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. d) D.Lgs n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni Sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società Sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva, che, in ragione di quanto esposto, esulano dall’applicazione della presunzione di subordinazione stabilita precedente dall’art. 2 comma 1, del medesimo decreto legislativo.
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