Non esiste una compiuta disciplina civilistica relativa all’attività degli sportivi dilettanti. Sono quindi pervenute, all’Agenzia delle Entrate, richieste di chiarimenti in relazione al trattamento tributario da riservare in capo al percettore alle indennità chilometriche erogate nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Il legislatore fiscale ha ricompreso le somme percepite per l’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica nella categoria dei “redditi diversi” e proprio l’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, qualifica redditi diversi, “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati … nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”. Il successivo articolo 69, comma 2, del TUIR prevede un regime di favore, statuendo che “Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”.
Le indennità chilometriche possono considerarsi rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto, e per territorio comunale, si intende il luogo ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l’indennità chilometrica.
Alla luce di quanto esposto, dette indennità chilometriche non concorrono a formare il reddito se sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale o , se pur effettuate all’interno del territorio comunale, non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di euro 7.500, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti. Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’attuale formulazione dell’art. 69, comma 2, del TUIR, in considerazione della non configurabilità di un rapporto di lavoro nell’attività sportiva dilettantistica e del favore con cui era stato disciplinato il relativo trattamento tributario nell’ambito dei redditi diversi, confermi l’orientamento diretto a considerare non imponibili i rimborsi di spese documentate, comprese le indennità chilometriche, limitatamente a quelle sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Non rileva invece, a tale fine la sede dell’organismo erogatore.
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