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16 Settembre 2014

Novità fiscali

L’articolo 11 del Decreto legge n.66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2014 prevede, dal 1/10/2014, nuove regole per i versamenti eseguiti con mod.f24. In particolare:

Soggetti NON titolari di partita IVA:

Se il saldo finale del mod.f24, per effetto di compensazioni, è di importo pari a zero: si dovranno utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ( Entratel o Fisconline)

Se si effettua una compensazione e il saldo finale è di importo positivo oppure se l’importo da pagare è superiore a 1.000 Euro senza compensazioni: si dovranno utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con L’Agenzia delle Entrate cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione ( servizi di home banking o Cbi).

Nel caso in cui non ci siano compensazioni e il saldo del modello è inferiore a 1.000,00 euro si potrà ancora utilizzare il modello F24 cartaceo

Soggetti titolari di partita IVA:

Se il saldo finale del mod.f24, per effetto di compensazioni, è di importo pari a zero: si dovrà utilizzare esclusivamente i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate ( Entratel o Fisconline)

In tutti gli altri casi, come in precedenza,  si dovrà utilizzare il canale telematico messo a disposizione delle banche o poste italiane (servizi di home banking o Cbi) o quello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)