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24 Gennaio 2014

Ultimi giorni per la presentazione dello “Spesometro” – Comunicazione operazione rilevanti ai fini IVA anno 2012

Comunicati

Avatar ASC sportIl 31 gennaio scade il termine per la presentazione dello spesometro per le associazioni con versamento trimestrale, come le associazioni in regime 398.

Soggetti obbligati e soggetti esclusi dalla comunicazione
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
Quindi, come per l’anno passato, anche le associazioni sportive dilettantistiche titolari di partita IVA sono obbligate ad inviare la comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali (ad esempio prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazione) comprese quelle in regime forfetario legge 398/91.
Sono escluse da tale adempimento le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionale e come tali non hanno la Partita Iva ma solo il codice fiscale.

Operazioni da inserire nella comunicazione

Vanno comunicate con riferimento all’anno 2012:
• le operazioni effettuate per le quali è stata emessa fattura
• le operazioni ricevute da parte di soggetti titolari di partita Iva (ad es fornitori) per acquisti fatti nell’esercizio di impresa
Periodo di riferimento
Trattandosi di un adempimento IVA occorrerà fare riferimento alle operazioni relative all’attività commerciale poste in essere nell’anno solare e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente sportivo abbia scelto di operare con un esercizio di durata diversa dall’anno solare stesso (ad. es. 01/09 – 31/08 dell’anno successivo).

Modalità di invio della comunicazione
La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica:
• direttamente dal contribuente
• tramite un intermediario abilitato

Risposte alle domande più frequenti (FAQ) in materia di Enti non commerciali

Quesito n. 1

Soggetti che hanno optato per il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398: obbligo di comunicazione delle fatture passive.
D:
Con riferimento alle associazioni che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si chiede se detti soggetti hanno l’obbligo di comunicare, oltre le operazioni attive, anche le informazioni relative alle fatture passive per le quali, in base al particolare regime agevolativo, non è previsto l’obbligo di registrazione.

R:
L’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali è prevista l’emissione della fattura, è assolto con la trasmissione dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate per ciascun cliente e fornitore.
Al riguardo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato disposto che sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
In particolare, sono oggetto della comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA, tra l’altro, i
corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione di fattura.
Ciò posto, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di favore previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l’obbligo di comunicazione è correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura.
Ai punti 6.3 e 7.2 del citato provvedimento del 2 agosto 2013 sono riportati i criteri per l’individuazione del periodo di riferimento ai fini della suddetta comunicazione.

Quesito n. 2

Enti non commerciali. Comunicazione informazioni fatture passive promiscue.
D:
Si chiede quali informazioni devono comunicare gli enti non commerciali con riferimento alle fatture passive che documentano gli acquisti riferibili sia all’attività commerciale che a quella istituzionale svolte dell’ente.

R:
Gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, di cui all’art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
Qualora per l’associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzionale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura.
Si evidenzia che le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti non commerciale potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione (vd., provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, par. 4.1).